Statuto

Associazione Atema Pro

ART. 1 -DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

E' costituita una associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza denominata "ATEMA PRO - Associazione TEcnici Manutentori Antincendio PROfessionisti" con sede principale in via Colombara 2, 41018 San Cesario s/P (Mo), e sedi territoriali a Roma in Via Basilio Bricci 43 e a Bassano del Grappa (Vi) il Largo Perlasca 19.

Ne fanno parte le persone fisiche che svolgono l'attività di tecnici manutentori nell'ambito della sicurezza, della prevenzione incendi.

L'associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente attraverso l'attivazione di sportelli informativi di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale l'utente può rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti. L'associazione, mantenendo la propria autonomia si riunisce in forme aggregative da essa costituite come associazioni di natura privatistica. L'associazione agisce in piena indipendenza e imparzialità.

L'Associazione inoltre:

  • garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra associati, l'osservanza di principi deontologici mantenendo la propria autonomia;

  • promuove e qualifica le attività professionali divulgando le informazioni e le conoscenze ad esse connesse e rappresenta istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;

  • promuove la formazione permanente degli iscritti, anche attraverso specifiche iniziative;

  • adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo;

  • individua sanzioni disciplinari per violazioni del medesimo e vigila sulla condotta professionale degli associati;

  • promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; L'associazione ha durata fino al 2099.

ART. 2- OGGETTO SOCIALE.

L'associazione si propone di:

  1. Promuovere e qualificare l'attività professionale di manutentori certificati ai sensi della norma UNI EN 15628 e successive modificazioni, nello specifico per le attività di manutenzione dei professionisti nell'ambito delle norme UNI 9994-1, UNI 10779, UNI 671/1,2,3, UNI 11473/1,2,3, UNI 12845, UNI 11224, UNI 11280, UNI 9494-3, UNI 13565-2, UNI 15779 e successive modificazioni oltre a tutte le successive norme relative alla manutenzione impianti in ambito di sicurezza e prevenzione incendi, oltre che le norme di manutenzione dispositivi ai sensi della Norma UNI EN 795:2012 e succ.mod. di cui specifico per le attività di manutenzione dei professionisti nell'ambito delle norme UNI 795:2012, UNI11758:2015;

  2. divulgare le informazioni e le conoscenze connesse alla figura del manutentore in ambito di sicurezza e prevenzione incendi anche presso le sedi politiche e istituzionali;

  3. su mandato delle singole associazioni, può controllare l'operato delle medesime ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni;

  4. favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati ;

  5. concorrere all'analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l'Oggetto Sociale, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie

  6. organizza re e gestire eventi a carattere territoriale o nazionale quali convegni, workshop, semina ri informativi. Le attività professionali sopra indicate non contemplano attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del C.C., e non rientrano nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

ART.   3 - SOCI Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche con le caratteristiche di cui all'art. 2.1 e le persone fisiche che pur non disponendo delle caratteristiche di cui all'art. 2.1 ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Ci sono quattro categorie di soci: fondatori ( soci che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione) ordinari (professionisti che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) sostenitori (professionisti e/o aziende del settore che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEl SOCI Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, dovranno presentare la domanda di ammissione, completa di allegati, che possono richiedere presso la segreteria dell'associazione o scaricare dal sito. l soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione. l soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. l soci si devono attenere scrupolosamente al codice di condotta dell'associazione, pena l'esclusione immediata dall'Associazione. l soci devono sottoscrivere all'atto dell'iscrizione i requisiti di onorabilità, la mancanza di tali requisiti non permette l'iscrizione all'associazione. l soci si devono impegnare ad aderire alle attività di formazione riservate agli iscritti, il rifiuto potrà comportare l'esclusione dall'associazione.

ART. 5- RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea al Consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI
 Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci , Consiglio direttivo , Comitato Tecnico Scientifico, Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART . 7 - ASSEMBLEA
 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 1O giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8- COMPITI DELL'ASSEMBLEA
 L'assemblea deve : approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota socia le annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva re l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 -VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE
 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di% dei soci.

ART . 10 - VERBALIZZAZIONE
 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 -CONSIGLIO DIRETTIVO
 Il consiglio direttivo è composto da numero tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il primo consiglio direttivo è nominato tra i membri dei soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il consiglio direttivo dura in carica per due anni.

ART. 12 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
 Il Consiglio Direttivo può nomina un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. l membri del Comitato Tecnico Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito tecnico. Il Comitato Tecnico Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione, si dedica alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta. l membri del Comitato Tecnico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

ART.13- PRESIDENTE
 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, resta in carica due anni. Il Presidente vigila sull'osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'associazione, assumendone la rappresentanza legale, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell'associazione.

ART. 14- REVISIONE STATUTO
 La modifica del presente Statuto può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati aventi diritto al voto e deve essere approvato in Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto all'Art. 14.

ART. 15- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. All'atto dello scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

ART.16- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
 Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.17 - DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE
 L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio fondo comune ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità o affini agli scopi dell'associazione.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE
 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il31 dicembre di ciascun anno.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI
 Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.


San Cesario sul Panaro, 18 Settembre 2017