Formazione dei Manutentori (decreto controlli 1 Settembre 2021)

Il DECRETO 1° settembre 2021 definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

REGISTRO DEI CONTROLLI 

Il Datore di Lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.


QUALI NORME TECNICHE SPECIFICHE DI RIFERIMENTO

Estintori UNI 9994-1
Reti di idranti UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32 Sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato UNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004


COSA INDICA IL DECRETO IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI SORVEGLIANZA CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAI LAVORATORI ?

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.


FORMAZIONE DEL MANUTENTORE 

Per ogni attrezzatura o impianto è definito un percorso specifico di formazione i cui contenuti minimi per ogni corso di formazione sono specificati nell'allegato II.
Al termine di ogni corso il manutentore è tenuto a sostenere un esame presso il corpo nazionale dei VVF che rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.


CHI E' ESONERATO DAL CORSO DI FORMAZIONE CON ACCESSO DIRETTO ALL'ESAME COMPLETO O PARZIALE ?

In regime transitorio è previsto che, manutentori con specifiche caratteristiche possano richiedere direttamente l'ammissione all'esame di valutazione presso i VVF con l'esonero della partecipazione al corso di formazione. Questa casistica riguarda:

ESONERO CORSO DI FORMAZIONE E ACCESSO ALL'ESAME COMPLETO:
Soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni 

ESONERO CORSO DI FORMAZIONE E ACCESSO ALL'ESAME PARZIALE:
Coloro che si sono qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con una certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigli del fuoco, a seguito della frequenza di un corso con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13 dell’Allegato II al decreto, saranno sottoposti alla sola prova orale.


COME DEVO DIMOSTRARE DI AVER EFFETTUATO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DA ALMENO 3 ANNI ?


Lo svolgimento pregresso dell’attività di manutenzione deve essere attestato in sede di presentazione della domanda con il curriculum e l’attestazione di servizio redatta dall’azienda/dalle aziende presso cui è stata svolta l’attività da almeno 3 anni; costoro potranno essere sottoposti direttamente al solo esame finale, nell’ambito del quale la commissione esaminatrice porrà particolare attenzione, ai fini della valutazione, al curriculum e alle esperienze già svolte.


REQUISITI DEI DOCENTI - PARTE TEORICA


a) Documentata esperienza come docenti della parte teorica in materia di manutenzione antincendio specificatamente al presidio oggetto del corso con almeno quarantacinque ore di formazione erogata e con esperienza pratica almeno triennale nel settore della manutenzione dei presidi antincendio;

b) Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente al presidio oggetto del corso almeno triennale e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata;

c) Responsabili Tecnici di imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008 art. 3 comma 1 che svolgono manutenzione dei presidi antincendio, con documentata esperienza almeno triennale sul presidio oggetto del corso e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata;

d) Progettista di apparecchiature e sistemi con almeno tre anni di esperienza continuativa documentata non anteriore agli ultimi 5 anni, la redazione di almeno un progetto esecutivo sullo specifico presidio e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso di formazione.

REQUISITI DEI DOCENTI - PARTE PRATICA

a) Documentata esperienza come docenti in materia antincendio in ambito pratico nel settore della manutenzione sul presidio oggetto del corso di formazione, e con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni;

b) Documentata esperienza continuativa con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni o con esperienza almeno triennale come tecnico manutentore con la qualifica di operaio specializzato o equivalente nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio sul presidio oggetto del corso di formazione;

c) Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, installazione, manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente alla attrezzatura oggetto del corso almeno triennale nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio e con almeno trentacinque ore di formazione erogata.


SOGGETTI FORMATORI AUTORIZZATI 


a) Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al Decreto Controlli direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;

b) Le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione degli impianti o delle attrezzature antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del Decreto;

c) I soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del Decreto;

d) Le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.


Le disposizioni entrano in vigore il 1 Settembre 2022.