Salute e Sicurezza: quando è possibile la formazione in presenza

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Qualora non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona oppure quando deve essere svolta la parte pratica, è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

La regola generale è quella di favorire sempre la formazione in videoconferenza. Ove non sia possibile attivare le modalità di formazione in videoconferenza sincrona o quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche , è consentito svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio come:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all'igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro, secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

La formazione in presenza è consentita alle medesime condizioni, per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.


In questo periodo di emergenza da COVID-19, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?

Il DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. s),  prevede che "sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".
Quindi non è possibile posticipare la formazione.


In questo periodo di emergenza da COVID-19,  in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa , rimane comunque l'obbligo di completare l'aggiornamento subito dopo la fase emergenziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali