D.L. 146/2021: in quali casi è prevista la sospensione delle attività

Con il Decreto Legge 146/2021vengono introdotte rilavanti modifiche al D.Lgs 81/08.

Tra queste una molto centrale, è la sospensione delle attività a seguito dell'intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali, vediamo di seguito in quali casi può avvenire:
  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
  3. Mancata elaborazione del DVR
  4. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  5. Mancata formazione ed addestramento
  6. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
  7. Mancata elaborazione del POS
  8. Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  9. Mancanza di protezione contro il vuoto
  10. Mancata applicazione delle armature di sostegno
  11. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  12. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  13. Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  14. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
  15. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Per la sospensione non dovrà più verificarsi la reiterazione, il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, prevede che queste siano sospese all'atto del primo accertamento da parte dell’organo di vigilanza.